Esempio Risposta Breve
Cause ostative nel regime forfettario
Aggiornato il
11/02/2026 09:15:00
Esempio Parere
Trasferimento di un terreno agricolo e di un fabbricato rurale strumentale per l'imprenditore agricolo
Aggiornato il
23/12/2025 11:35:05
Risposte
Cause ostative nel regime forfettario
Il tuo quesito
La partecipazione in una società semplice con il seguente oggetto sociale rientra tra le cause di esclusione dal regime agevolato?
Risposta
Secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 57 lett. d) della L. 190/2014, non possono utilizzare il regime forfetario per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo i soggetti che, contemporaneamente all'attività, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR.
In linea generale, la partecipazione in società di persone o associazioni professionali è sempre rilevante, indipendentemente dalla quota posseduta, di minoranza o di maggioranza, e dall'attività svolta dal socio e dalla società.
Tra i soggetti citati dall'art. 5 del TUIR figurano anche le società semplici.
Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la partecipazione in tali soggetti non costituisce causa ostativa all'applicazione del regime forfetario, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d'impresa (in questo senso, si vedano la circ. 10.4.2019 n. 9 e la risposta interpello 23.4.2019 n. 114); tale condizione risiede nell'esigenza di evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria, d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d'imposta e imputabili al medesimo contribuente, siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione.
In altre parole, in caso di partecipazione in società semplice ciò che rileva ai fini della causa ostativa in esame non è l'oggetto sociale o l'attività svolta da tale soggetto, ma la tipologia di reddito prodotta.
Cause ostative nel regime forfettario
Creato il
10/02/2026
Stato
Tipologia
Risposta breve
Tempistica
Standard
Risposta di
Alberto Grinelli
Revisore
Paola Rivetti
Trasferimento di un terreno agricolo e di un fabbricato rurale strumentale per l'imprenditore agricolo
Il tuo quesito
Si domanda se sia più efficiente, dal punto di vista tributario, effettuare il trasferimento tramite cessione o conferimento, evidenziando le differenze (qualora sussistano) in termini di tassazione IRPEF sulla plusvalenza, applicazione dell’IVA (incluso il possibile ricorso al reverse charge), imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali.
Risposta
La risposta completa, comprensiva di tutti i riferimenti normativi e di prassi, è consultabile nell’allegato: Imprenditore agricolo – Trasferimento di terreno e fabbricato rurale (PDF).
Trasferimento di un terreno agricolo e di un fabbricato rurale strumentale per l'imprenditore agricolo
Creato il
10/12/2025
Stato
Tipologia
Parere
Tempistica
Standard
Allegati alla risposta
Risposta di
Corinna Cosentino
Revisori
Anita Mauro
Lorenzo Magro