Ordina:
Tutti
Mario Rossi
Utilizzo da parte del rappresentante fiscale di soggetti non residenti - Ammissibilità - Dichiarazione annuale IVA - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
12/05/2020
Mario Rossi
Utilizzo da parte del rappresentante fiscale di soggetti non residenti - Ammissibilità - Dichiarazione annuale IVA - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
12/05/2020
12/05/2020
Stato:
Risposta ricevuta
Tempistica:
Urgente
Un soggetto svizzero con rappresentante fiscale ai fini IVA in Italia ha acquisito lo status di esportatore abituale e, pertanto, intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità IVA (art. 8 co. 1 lett c) del DPR 633/72), previa presentazione della dichiarazione d'intento.
I documenti di vendita non vengono registrati, in quanto la prassi amministrativa ha chiarito che gli stessi non hanno valore fiscale.
Si chiede, dunque, come superare il problema di registrare tali documenti per considerarli, successivamente, in sede di predisposizione della dichiarazione annuale nel calcolo del plafond nonché delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
05/12/2019
La facoltà di acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 spetta anche al soggetto non residente che ha nominato un rappresentante fiscale in Italia (art. 17 co. 3 del DPR 633/72), purché in possesso dello status di esportatore abituale (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 4.8.2011 n. 80 e R.M. 21.6.99 n. 102/E).
In particolare, nella ris. Agenzia delle Entrate 4.8.2011 n. 80 è stato precisato che il predetto soggetto estero può acquistare senza l'applicazione dell'IVA quando effettua:
- esportazioni (essendo in materia di IVA, il riferimento dovrebbe essere propriamente inteso alle "cessioni all'esportazione" cfr. Sirri M. "Rappresentante fiscale con facoltà di acquisti in sospensione d'IVA", L'IVA, 11, 2011);
- cessioni intracomunitarie;
- cessioni di beni e/o prestazioni di servizi interne non imponibili (ex artt. 8-bis e 9 del DPR 633/72) nei confronti di altri soggetti non residenti ovvero privati.
Non danno diritto alla maturazione del plafond dell'esportatore abituale, invece, le operazioni effettuate in Italia nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, compresi i soggetti di cui all'art. 7-ter co. 2 lett. b) e c) del DPR 633/72, in quanto per le stesse trova applicazione il meccanismo del reverse charge (art. 17 co. 2 del DPR 633/72). In questo caso, infatti, "l'imputazione dell'operazione effettuata e la tassazione relativa avvengono in capo (...) al cessionario ovvero committente residenti" (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 4.8.2011 n. 80 e Greco E., Marchese M. "Al rappresentante fiscale è consentito avvalersi del plafond IVA", Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 21.8.2019).
Per completezza, si rileva che parte della dottrina ha rilevato che una possibile chiave di lettura del predetto chiarimento potrebbe indurre, però, a limitare la citata esclusione dalla maturazione del plafond alle sole operazioni interne imponibili ai fini IVA (cfr. Sirri M. "Rappresentante fiscale con facoltà di acquisti in sospensione d'IVA", L'IVA, 11, 2011).
Per le operazioni interne effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, peraltro, il soggetto estero non è tenuto all'emissione della fattura e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione, tramite il numero identificativo IVA italiano. Non è escluso, tuttavia, che il rappresentante fiscale del soggetto non residente possa, per proprie esigenze, emettere nei confronti del cessionario o committente italiano un documento non rilevante ai fini IVA, con indicazione della circostanza che l'imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente (es. ris. Agenzia delle Entrate 20.2.2015 n. 21 e ris. Agenzia delle Entrate 25.8.2010 n. 89).
Sulla base di quanto descritto, dunque, nel caso sottoposto il plafond dovrebbe maturare solo con riguardo alle operazioni precedentemente elencate (cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie, ecc.), per le quali devono essere assolti dal rappresentante fiscale del soggetto non residente anche i relativi adempimenti IVA (es. fatturazione e dichiarazione).
Con riguardo alle operazioni interne effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, invece, i relativi obblighi IVA ricadono su tali soggetti e il cedente o prestatore non appare maturare plafond. Tali operazioni non sono esposte dal soggetto non residente nella dichiarazione annuale e nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Copyright 2024 © EUTEKNE SpA
Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO - Tel. 011.562.89.70 - Fax 011.562.76.04 - info@eutekne.it - Capitale Sociale € 540.000,00 i.v. C.F. P.IVA Iscrizione Registro Imprese di Torino 05546030015 IBAN IT12G0306909217100000061135