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Esempio Risposta Breve

Cause ostative nel regime forfettario

Aggiornato il
11/02/2026 09:15:00

Esempio Parere

Trasferimento di un terreno agricolo e di un fabbricato rurale strumentale per l'imprenditore agricolo

Aggiornato il
23/12/2025 11:35:05

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Il tuo quesito

Un professionista che esercita attività professionali varie (codice ATECO 74.99.99), nello specifico consulenza aziendale, e che ha aderito al regime forfetario ai sensi della L. 190/2014, ha deciso di acquisire una partecipazione in una società semplice a novembre 2025. Nello specifico la società in questione ha come oggetto sociale l'acquisto, il possesso, il godimento, la ricezione, la gestione e la valorizzazione a fini non speculativi né commerciali di partecipazioni (quote, azioni), quote in fondi, valori mobiliari e strumenti finanziari in genere a scopo di stabile investimento non commerciale e non nei confronti del pubblico, ivi inclusa le quote di fondi gestiti da società di gestione del risparmio ed enti assimilabili secondo la legge.
La partecipazione in una società semplice con il seguente oggetto sociale rientra tra le cause di esclusione dal regime agevolato?

Risposta

Secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 57 lett. d) della L. 190/2014, non possono utilizzare il regime forfetario per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo i soggetti che, contemporaneamente all'attività, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR.

In linea generale, la partecipazione in società di persone o associazioni professionali è sempre rilevante, indipendentemente dalla quota posseduta, di minoranza o di maggioranza, e dall'attività svolta dal socio e dalla società.

Tra i soggetti citati dall'art. 5 del TUIR figurano anche le società semplici.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la partecipazione in tali soggetti non costituisce causa ostativa all'applicazione del regime forfetario, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d'impresa (in questo senso, si vedano la circ. 10.4.2019 n. 9 e la risposta interpello 23.4.2019 n. 114); tale condizione risiede nell'esigenza di evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria, d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d'imposta e imputabili al medesimo contribuente, siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione.

In altre parole, in caso di partecipazione in società semplice ciò che rileva ai fini della causa ostativa in esame non è l'oggetto sociale o l'attività svolta da tale soggetto, ma la tipologia di reddito prodotta.

Cause ostative nel regime forfettario

Creato il

10/02/2026

Stato

Risposta ricevuta

Tipologia

Risposta breve

Tempistica

Standard

Risposta di

Alberto Grinelli

Revisore

Paola Rivetti

Il tuo quesito

Un imprenditore agricolo in regime ordinario IVA che intende trasferire ad una società non agricola un terreno agricolo ed un fabbricato rurale (censito nella categoria catastale D/10), entrambi posseduti da oltre cinque anni.
Si domanda se sia più efficiente, dal punto di vista tributario, effettuare il trasferimento tramite cessione o conferimento, evidenziando le differenze (qualora sussistano) in termini di tassazione IRPEF sulla plusvalenza, applicazione dell’IVA (incluso il possibile ricorso al reverse charge), imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali.

Risposta

La risposta completa, comprensiva di tutti i riferimenti normativi e di prassi, è consultabile nell’allegato: Imprenditore agricolo – Trasferimento di terreno e fabbricato rurale (PDF).

Trasferimento di un terreno agricolo e di un fabbricato rurale strumentale per l'imprenditore agricolo

Creato il

10/12/2025

Stato

Risposta ricevuta

Tipologia

Parere

Tempistica

Standard

Risposta di

Corinna Cosentino

Corinna Cosentino

Revisori

Anita Mauro

Anita Mauro

Lorenzo Magro

Lorenzo Magro